Skip to main content

Arbitro per le Controversie Finanziarie

La Società aderisce all’Arbitro per le Controversie Finanziarie istituito presso la Consob.

Mediante Delibera CONSOB N. 19602 del 4 maggio 2016 è stato istituito presso la CONSOB medesima l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) ed è stato adottato il Regolamento di Attuazione dell’Art. 2, Commi 5-bis e 5-ter, del decreto Legislativo 8 ottobre 2007, N. 179 (Camera di Conciliazione Arbitrale).

Di seguito le informazioni salienti sulle funzioni dell’Arbitro, sul relativo ambito di competenza e sul funzionamento del procedimento:

L’Arbitro è competente in merito a controversie relative alla violazione da parte dell’Intermediario degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell’esercizio dell’attività disciplinata dalla parte II del Testo Unico della Finanza (TUF), incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013, ad eccezione delle controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a Euro 500.000,00 (Cinquecentomila).

    • Il diritto di ricorrere all’Arbitro (ACF) non può formare oggetto di rinuncia da parte del cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale, contenute nei contratti di investimento che disciplinano il rapporto fra il cliente e l’Intermediario.
    • GAM SGR garantisce che gli eventuali reclami ricevuti dal Cliente, saranno sempre valutati alla luce degli orientamenti desumibili dall’Arbitro (ACF). Inoltre, in caso di mancato o parziale accoglimento di tali reclami, verranno fornite al Cliente medesimo, adeguate informazioni circa i modi ed i tempi per la presentazione del ricorso all’Arbitro (ACF) presso la CONSOB.

Per ogni ulteriore esigenza di approfondimento e per la conoscenza specifica del dettato normativo e del compendio regolamentare e procedurale in merito all’Arbitro per le Controversie Finanziarie, si fa rinvio al sottostante riferimento internet: www.acf.consob.it