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GAM e la Direttiva MiFID II

La Direttiva sui Mercati degli Strumenti Finanziari (“MiFID II”), entrata in vigore il 3 gennaio 2018, ha introdotto una serie di modifiche relative al modo in cui le aziende MiFID prestano servizi finanziari ai clienti. Le priorità della MiFID II sono:

  • maggiore tutela degli investitori
  • maggiore trasparenza di prodotti e mercati
  • potenziamento della governance aziendale

Questa è un’area dedicata nella quale GAM Investments pubblicherà tutti gli aggiornamenti in merito alla Direttiva MiFID II.

In che modo GAM assicura la conformità con la MiFID II?

GAM ha lavorato a un progetto MiFID II a livello dell’intero gruppo, che copre l’analisi dell’impatto e l’implementazione della MiFID II per tutte le entità, le aree di attività e i segmenti di clientela interessati di GAM.

Ai sensi della Direttiva MiFID II, a qualsiasi azienda MiFID che offre servizi di gestione discrezionale dei portafogli e consulenze d’investimento indipendenti non è consentito percepire e trattenere pagamenti da parte di terzi (incentivi). Le aziende MiFID che offrono consulenze non indipendenti e servizi di sola esecuzione possono trattenere i pagamenti delle retrocessioni, ferme restando le eventuali disposizioni più limitative previste dalle rispettive legislazioni nazionali.

L’obiettivo è garantire che tutte le aziende MiFID interessate da tali regolamenti siano in grado di accedere a una classe di azioni che consenta loro di continuare a conformarsi con le leggi MiFID II applicabili per i rispettivi servizi MiFID offerti.

Di conseguenza, abbiamo analizzato l’offerta di classi di azioni di tutti i Fondi GAM e messo a disposizione una classe di azioni “clean” (senza commissioni) per tutte le aziende soggette alla Direttiva MiFID, alle quali non era consentito trattenere incentivi.

Informazioni alla clientela - definizione di mercato target, trasparenza di costi e PRIIP

La Direttiva MiFID II ha introdotto nuovi obblighi per le aziende MiFID che realizzano e distribuiscono prodotti. Questi nuovi obblighi si sono tradotti in una maggiore protezione degli investitori, imponendo a tali aziende la responsabilità di assicurarsi che il modo in cui i prodotti e i servizi correlati vengono progettati e offerti ai clienti sia coerente con gli interessi dei clienti in tutte le fasi del ciclo di vita dei prodotti o dei servizi in questione.

In modo particolare, le aziende che realizzano prodotti finanziari sono obbligate a specificare, nell’ambito del processo di approvazione dei medesimi, un mercato target di clienti finali le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi il prodotto si prefigge di soddisfare, nonché una strategia di distribuzione che sia coerente con il mercato target identificato.

I distributori sono inoltre tenuti a comprendere le caratteristiche dei prodotti d’investimento da loro offerti o raccomandati e, utilizzando le informazioni ottenute dai produttori e dai database della loro clientela, a identificare un mercato target di clienti ai quali tali prodotti e servizi sono rivolti. Al fine di supportare le analisi condotte dai produttori MiFID, i distributori dovranno fornire loro informazioni sulle vendite e, ove del caso, qualsivoglia altra informazione eventualmente risultante dalla revisione periodica condotta dai medesimi distributori.

L’obbligo del produttore e del distributore del prodotto di identificare il mercato target effettivo non sostituisce le ulteriori valutazioni di idoneità o appropriatezza, che vanno comunque eseguite in aggiunta a tale valutazione. Il mercato target definito per tutti i Fondi GAM sarà reso disponibile a tutte le aziende MiFID che operano in quanto distributori dei Fondi GAM.

La Direttiva MiFID II ha richiesto inoltre che vengano divulgati ai clienti tutti i costi e gli oneri associati, relativi ai servizi d’investimento/accessori e agli strumenti finanziari. Questo include un’ampia gamma di costi la cui divulgazione era precedentemente richiesta da MiFID I. Abbiamo messo anche i costi aggregati relativi ai Fondi GAM a disposizione delle aziende MiFID che operano come distributori dei Fondi GAM, per consentire loro di onorare i rispettivi obblighi verso i clienti finali ai sensi della Direttiva MiFID II.

In entrambi i casi, ossia per quanto riguarda le informazioni di mercato e i costi e gli oneri, abbiamo introdotto una soluzione settoriale che contiene tali dati in un formato standardizzato (file EMT). Inoltre, per gli investitori interessati dal regolamento PRIIP, GAM fornisce i dati PRIIP pertinenti in formato standardizzato (file EPT, CEPT) su richiesta.

Prodotti complessi

GAM ha classificato tutti i prodotti suddividendoli tra complessi e non complessi, come richiesto dalla MiFID II, e ha messo queste informazioni a disposizione dei clienti.

Best execution

Le aziende MiFID sono tenute a intraprendere tutte le azioni necessarie a ottenere, nell’esecuzione degli ordini, il risultato migliore possibile per i loro clienti, il che implica tenere conto di prezzi, costi, velocità, probabilità di esecuzione, entità del regolamento e qualsivoglia altra considerazione pertinente all’esecuzione dell’ordine. Ciononostante, laddove vi sia un’istruzione specifica da parte del cliente, le aziende MiFID dovrebbero eseguire l’ordine in questione rispettando tale istruzione specifica. Inoltre, le aziende MiFID sono tenute a riepilogare e rendere pubbliche, su base annua e per ogni classe di strumento finanziario, le cinque principali sedi di esecuzione. Le ultime relazioni per entità sono disponibili ai seguenti link:

London Ltd.

International Management Ltd.

Systematic LLP

GAM (Italia) S.G.R. S.p.A.

Remunerazione delle attività di ricerca

GAM ha scelto di sostenere tutti i costi di ricerca a decorrere da gennaio 2018.

Trasparenza dei mercati

La Direttiva MiFID II ha introdotto una serie di misure e di obblighi di rendicontazione atti a incrementare la trasparenza dei mercati. Nell’ambito di tali misure, GAM si impegna a rispettare il requisito secondo cui le aziende MiFID che eseguono operazioni in strumenti finanziari sono tenute a divulgare informazioni complete e accurate su tali operazioni alle autorità competenti non appena possibile e comunque entro la chiusura del giorno lavorativo successivo.